Immaginate che ad un imputato venga chiesto di determinare la sua pena tra un minimo ed un massimo: secondo voi quale pena sceglierebbe?
Questo è quello che ha fatto il legislatore introducendo il meccanismo dell’indennizzo diretto in caso di sinistro stradale. In poche parole, chi subisce un sinistro, dice la legge, deve rivolgersi non alla compagnia dell’altro conducente, bensì alla propria. Sarà il liquidatore della propria compagnia a rendere edotto il cliente danneggiato di tutti i suoi diritti, senza necessità di incaricare un legale.
Così gli ignari clienti vengono persuasi ad accettare le “congrue” somme che vengono loro offerte. Peccato che tanto la compagnia quanto il liquidatore hanno un grosso conflitto di interessi con il danneggiato. Difatti, le compagnie devono risparmiare, mentre il liquidatore deve stare nel budget di spesa assegnato. E’ lecito dunque ritenere che lo sprovveduto danneggiato possa essere risarcito integralmente del proprio danno? La risposta è ovvia: no.
Per fortuna che una pezza a questa indecenza l’ha messa la Corte Costituzionale, la quale ha affermato chiaramente che l’indennizzo diretto è una possibilità e non un obbligo per il danneggiato, il quale può indifferentemente rivolgersi alla propria assicurazione, ovvero alla compagnia della controparte, senza necessariamente dover sottostare all’offerta della propria assicurazione “di fiducia”.
Pertanto, prima di accettare una offerta risarcitoria è bene verificare se la somma sia effettivamente congrua, ricordandosi sempre che se fosse per l’imputato nessuna pena ci sarebbe da scontare.
da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it